La legge modifica l’art. 16 quinquies del testo unico sull’utilizzo delle acque. In particolare la norma prevede che l’autorizzazione per la ricerca di acque sorgive possa essere rilasciata dalla Provincia anche in forma temporanea ove occorra svolgere indagini per studiare la consistenza della falda. Inoltre si stabilisce che esclusivamente a fini privati il proprietario del fondo ove si rinvenga una vena di acqua possa utilizzarla liberamente nei limiti n cui il carico sia inferiore a 0,5 lt al secondo. Alla Giunta provinciale vengono attribuiti i poteri di stabilire la significatività di una sorgente di acqua.