Disposizione per attività di cattura per inanellamento

L’attività di cattura per l’inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati. L’autorizzazione alla gestione di impianti idonei è concessa dalle regioni su parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell’attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.


Ente
Stato
Tipo di atto
Legge
Data dell'atto
29/07/2015
Numero
115
Sostanza

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014.

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