La norma prevede l’obbligo per la Regione di organizzare campagne di informazione per attività agricole e pastorali tradizionali di montagna, sulla loro importanza per l’economia e per la conservazione del territorio e sulle loro esigenze organizzative, dalle quali discende la necessità di realizzare la coesistenza della fauna selvatica, con particolare riferimento agli animali predatori, con l’agricoltura tradizionale di montagna e il patrimonio zootecnico.La norma prevede, altresì, i criteri per l’indennizzo dei danni da fauna al di fuori dei confini delle aree protette.